Telemarketing: come opporsi

Le nuove regole del Marketing Telefonico
(Decreto del Presidente della Repubblica n°178/2010)

Telemarketing, c’è il silenzio assensoSe non dici nulla ti possono chiamare!

Come potersi proteggere: a seguire una sintesi di tutte le regole per non essere chiamati a casa – Giovedí 03.03.2011 14:00 – Fonte: affaritaliani.it

Dal primo febbraio sono in vigore le tanto annunciate novità in materia di marketing telefonico. Se sino ad oggi gli abbonati registrati sugli elenchi telefonici potevano essere raggiunti da chiamate commerciali solo nell’ipotesi in cui avessero manifestato il proprio consenso, con l’entrata in vigore delle nuove regole, si passa ad un regime di silenzio assenso: vale a dire che tutti gli abbonati la cui numerazione è presente sugli elenchi telefonici potranno essere contattati per finalità promozionali, a meno che questi ultimi non abbiano previamente comunicato la propria opposizione.

A tal fine, la Fondazione Bordoni – incaricata dal Ministero per lo Sviluppo Economico – per la realizzazione del registro delle opposizioni ha, da qualche settimana, reso accessibile on-line un nuovo sito: http://www.registrodelleopposizioni.it. Gli operatori che intendano accedere al registro delle opposizioni per finalità di marketing dovranno depositare un’istanza, corredata da una specifica documentazione. Tra i documenti richiesti vi sarà una dichiarazione con la quale l’operatore comunica l’attivazione di un sistema di identificazione della linea chiamante – finalizzato ad impedire chiamate anonime – e la lista degli elenchi telefonici che l’operatore intende utilizzare.

In caso di accoglimento dell’istanza, all’operatore sarà richiesta la sottoscrizione di uno specifico contratto di servizio, che consentirà allo stesso l’accesso al registro. Tra le obbligazioni gravanti sull’operatore, questi sarà tenuto al momento di ogni chiamata a fornire all’abbonato un’informativa sintetica, con le indicazioni utili all’eventuale iscrizione al registro delle opposizioni.

L’iscrizione dell’abbonato al registro delle opposizioni potrà avvenire attraverso diverse modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefono, lettera raccomandata e fax. L’iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato e riservata ai soli abbonati la cui numerazione sia presente all’interno di elenchi telefonici.

La nuova normativa pone, tuttavia, significativi problemi di coordinamento con le previsioni normative preesistenti. Il registro delle opposizioni ha, infatti, una valenza di carattere generale e non interferisce con i singoli rapporti di cui l’abbonato sia parte. Con un provvedimento di carattere generale (Bollettino n.123/gennaio 2011), il Garante ha, quindi, precisato che, nonostante l’iscrizione al registro, gli abbonati potranno, comunque, essere contattati da tutti quei soggetti ai quali l’abbonato abbia comunicato i propri dati e conferito uno specifico consenso, in osservanza delle previsioni del Codice Privacy.

In modo speculare – pur in assenza di una formale iscrizione al registro delle opposizioni – gli abbonati non potranno in alcun caso essere contattati da quegli operatori nei cui confronti l’abbonato abbia esercitato in modo specifico il proprio diritto di opposizione, sia in epoca antecedente alla entrata in vigore della nuova normativa, sia in epoca successiva.

Ulteriori prescrizioni sono, poi, previste con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, diversi dagli elenchi telefonici, o da documenti accessibili al pubblico (ad esempio siti internet), le quali potranno essere raggiunte da chiamate telefoniche con finalità promozionale, ove tali chiamate risultino coerenti con la finalità della pubblicazione della numerazione sul registro in questione; salvo, in ogni caso, il diritto di opposizione dell’interessato, che – pur in assenza di alcuna precisazione sul punto – sembrerebbe potersi esercitare anche attraverso l’iscrizione al registro delle opposizioni; sempre ammesso che i soggetti in questione siano iscritti anche ad un elenco telefonico.

E’ financo inutile osservare come le aree di sovrapposizione tra i differenti regimi e la necessità di incrocio tra diverse banche dati potranno comportare per gli operatori del settore, così come per gli abbonati, soprattutto nelle fasi iniziali, problemi di coordinamento di non immediata soluzione. Una situazione di incertezza, che si auspica potrà essere quanto prima superata, ove si considerino i prevedibili disagi per gli utenti e l’entità delle sanzioni per gli operatori.

L’eventuale violazione delle prescrizioni del Garante potrà comportare, infatti, una sanzione amministrativa sino a 180.000 euro, suscettibile di eventuali aumenti in caso di reiterazione dell’illecito sino a 300.000 euro.

Il registro delle opposizioni, al di là di sterili polemiche, sta funzionando bene. La “squadra” messa in campo dalla Fondazione Bordoni – dichiara il prof.Ruben Razzante, membro del cda della Fub – ha dato prova di grande affidabilità ed è riuscita a gestire al meglio anche i picchi iniziali di richieste di iscrizione. Al momento gli iscritti al registro sono circa 185.000 e si sono iscritti prevalentemente via web e via email. Nelle prossime settimane partiranno alcune campagne informative per gli utenti. La Fondazione non demonizza il telemarketing, che ritiene uno strumento utile, ma vuole garantire che il suo utilizzo non sia soggetto ad abusi e forzature. In questo senso, anche il codice di autoregolamentazione Asstel e le linee guida del Garante possono assicurare un equo bilanciamento tra gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Info su Pietro Tranchitella

Dott. Pietro Tranchitella - Classe 1957. Psicologo:Indirizzo Criminale ed Investigativo. Altri titoli accademici: Laurea in Economia e Commercio, Laurea in Scienze Politiche. - C.T.U. Informatico del Giudice - Docente di:Informatica & Telematica - Luogotenente Guardia di Finanza "in congedo" (1977-2008).
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